CONTRIBUENTI MINIMI, F24, VOUCHER, STAMPA REGISTRI CONTABILI
01-12-2014 13:03 - Novità fiscali - approfondimenti
NOVITA´ PER IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
La Legge di stabilità prevede per l´anno 2015 una nuova regolamentazione dei contribuenti minimi. Le principali novità che dovrebbero riguardare contribuenti che si avvalgono di tale regime sono le seguenti:
passaggio dall´aliquota del 5% al 15% per quanto riguarda l´imposta sostitutiva
nessun limite di età per l´accesso a tale regime nè limite di tempo per rimanere all´interno
limite dei ricavi tra 15.000 a 40.000 in funzione della tipologia di attività
contributi inps in proporzione al reddito
preclusione alla detrazione iva
NOVITA´ MOD F24
Le novità introdotte dal Decreto Renzi (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorrono dal 1° ottobre 2014 e sanciscono l´obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall´Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:
per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo pari a zero
per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo positivo
in questo i contribuenti potranno effettuare il versamento comunicando l´iban al ns. Ufficio che inoltrerà il mod. F24 telematico
Il modello cartaceo da presentare presso gli sportelli bancari o postali resta in vigore per:
1. soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a euro 1.000;
2. tutti i contribuenti, in presenza di modelli precompilati dell´ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a euro 1.000 (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione);
3. soggetti non titolari di partita IVA nel caso di versamenti rateali in corso effettuati fino al 31 dicembre di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a euro 1.000, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;
4. isoggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d´imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
VOUCHER
I voucher costituiscono un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Un singolo voucher ha un valore di Euro 10,00; l´importo netto percepito dal prestatore è di Euro 7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un´ora di prestazione.
Il valore nominale è comprensivo:
della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
di quella in favore dell´INAIL per l´assicurazione anti infortuni (7%);
di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Il prestatore riceve un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio:
famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
committenti pubblici.
Possono effettuarela prestazione:
pensionati;
studenti nei periodi di vacanza
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati;
RITENUTA FISCALE MODIFICA ALIQUOTA
A decorrere dal 1 Luglio 2014, l´aliquota della ritenuta ovvero dell´imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, è incrementata passando dal 20% al 26%, inclusi gli interessi su conti correnti e conti deposito.
Tale aliquota colpirà anche i dividendi percepiti da persone fisiche per le partecipazioni non qualificate (<20%) dopo la data del 01.07.2014
SCADENZA PER LA STAMPA DEI REGISTRI
Il prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi
"meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili.
I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e
dell´Iva sono:
il libro giornale;
il libro inventari;
il registro dei beni ammortizzabili;
i registri previsti dalla normativa Iva.
La Legge di stabilità prevede per l´anno 2015 una nuova regolamentazione dei contribuenti minimi. Le principali novità che dovrebbero riguardare contribuenti che si avvalgono di tale regime sono le seguenti:
passaggio dall´aliquota del 5% al 15% per quanto riguarda l´imposta sostitutiva
nessun limite di età per l´accesso a tale regime nè limite di tempo per rimanere all´interno
limite dei ricavi tra 15.000 a 40.000 in funzione della tipologia di attività
contributi inps in proporzione al reddito
preclusione alla detrazione iva
NOVITA´ MOD F24
Le novità introdotte dal Decreto Renzi (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorrono dal 1° ottobre 2014 e sanciscono l´obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall´Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:
per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo pari a zero
per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo positivo
in questo i contribuenti potranno effettuare il versamento comunicando l´iban al ns. Ufficio che inoltrerà il mod. F24 telematico
Il modello cartaceo da presentare presso gli sportelli bancari o postali resta in vigore per:
1. soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a euro 1.000;
2. tutti i contribuenti, in presenza di modelli precompilati dell´ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a euro 1.000 (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione);
3. soggetti non titolari di partita IVA nel caso di versamenti rateali in corso effettuati fino al 31 dicembre di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a euro 1.000, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;
4. isoggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d´imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
VOUCHER
I voucher costituiscono un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Un singolo voucher ha un valore di Euro 10,00; l´importo netto percepito dal prestatore è di Euro 7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un´ora di prestazione.
Il valore nominale è comprensivo:
della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
di quella in favore dell´INAIL per l´assicurazione anti infortuni (7%);
di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Il prestatore riceve un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio:
famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
committenti pubblici.
Possono effettuarela prestazione:
pensionati;
studenti nei periodi di vacanza
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati;
RITENUTA FISCALE MODIFICA ALIQUOTA
A decorrere dal 1 Luglio 2014, l´aliquota della ritenuta ovvero dell´imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, è incrementata passando dal 20% al 26%, inclusi gli interessi su conti correnti e conti deposito.
Tale aliquota colpirà anche i dividendi percepiti da persone fisiche per le partecipazioni non qualificate (<20%) dopo la data del 01.07.2014
SCADENZA PER LA STAMPA DEI REGISTRI
Il prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi
"meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili.
I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e
dell´Iva sono:
il libro giornale;
il libro inventari;
il registro dei beni ammortizzabili;
i registri previsti dalla normativa Iva.
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